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CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE E TRASPORTO

Capitolo I – Generalità e Definizioni

  1. Attraverso l'attività svolta, TRANSGOR LOGISTIK svolge un duplice ruolo, agendo contemporaneamente sia come spedizioniere che come trasportatore.
  2. A livello internazionale, Transgor Logistik è membro della FIATA – Federazione Internazionale delle Associazioni degli Spedizionieri di Merce, e contemporaneamente, a livello nazionale, fa parte dell' USER – Unione delle Società di Spedizione della Romania.
  3. Per "spedizioniere", ai sensi delle presenti condizioni generali, si intende qualsiasi imprenditore che, per conto di un mandante (cliente), organizza il trasporto di merci senza essere egli stesso il trasportatore. Nell'organizzazione del trasporto sono inclusi anche servizi correlati come lo stoccaggio delle merci, le procedure doganali (dichiarazioni ecc.), l'assicurazione e il controllo delle merci, l'esecuzione delle disposizioni per il pagamento dei debiti dovuti al mandante (cliente).
  4. Il "cliente" è qualsiasi persona giuridica e/o fisica che possiede o ha il diritto di disporre di una quantità di merce e richiede il suo trasporto, inclusi i servizi correlati al trasporto. Il cliente è colui che paga o garantisce il pagamento del prezzo del trasporto e dei servizi ad esso correlati.
  5. L'organizzazione del trasporto avviene sulla base e nelle condizioni del contratto di spedizione stipulato tra il cliente e lo spedizioniere.
  6. Si considera che il contratto sia stipulato con l'ordine del cliente inviato allo spedizioniere, seguito dalla sua accettazione. L'ordine e la sua accettazione possono essere trasmessi per via elettronica, fax o posta. L'ordine deve contenere le informazioni necessarie per identificare, organizzare ed eseguire il trasporto e i servizi correlati da parte dello spedizioniere.
  7. Lo spedizioniere non è obbligato a verificare l'accuratezza dei documenti forniti dal cliente (fatture commerciali, listini ecc.), per i quali il cliente è responsabile della corretta preparazione. Il cliente è tenuto a trasmettere per iscritto allo spedizioniere istruzioni precise se richiede condizioni speciali per la consegna delle merci. Le istruzioni sono soggette all'accettazione dello spedizioniere. Tuttavia, queste si considerano accettate se, dopo averle ricevute dallo spedizioniere, si procede all'esecuzione.
  8. In tutti i casi in cui lo spedizioniere è membro dell'USER, le disposizioni del contratto di spedizione o dell'ordine sono integrate dalle presenti condizioni generali, che ne fanno parte integrante, anche in assenza di una menzione esplicita a tal proposito. Le parti sono libere di concordare espressamente nei contratti stipulati altre clausole diverse da quelle previste nelle presenti condizioni generali, che possono essere sostituite, modificate o escluse, se del caso. Le parti non appartenenti all'USER possono convenire con menzione esplicita l'applicazione delle presenti condizioni generali nei contratti stipulati con i clienti.

Capitolo II – Obblighi della Casa di Spedizioni

  1. La Casa di Spedizioni deve adoperarsi diligentemente per organizzare il trasporto e eseguire le operazioni correlate secondo le istruzioni del cliente, come concordato, e per proteggere gli interessi del cliente durante tutta l'esecuzione.
  2. La Casa di Spedizioni deve essere organizzata e dotata dei mezzi necessari per adempiere alla sua missione. Se non diversamente concordato, la Casa di Spedizioni ha il diritto di scegliere liberamente i subappaltatori, nonché i modi di trasporto e i mezzi utilizzati. L'onere della prova riguardo alle istruzioni specifiche date alla Casa di Spedizioni spetta al cliente. Le persone intermedie o i subappaltatori ai quali la Casa di Spedizioni ricorre per adempiere ai suoi obblighi sono considerati accettati dal cliente.
  3. Nei casi in cui la Casa di Spedizioni, agendo come commissionario, stipuli contratti di trasporto con i vettori, in proprio ma per conto dei clienti, per la responsabilità nei loro confronti per danni causati nell'esecuzione del trasporto, per i quali è impegnata la responsabilità del vettore, la Casa di Spedizioni non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del cliente per più di quanto dovuto dal vettore. Ai contratti di trasporto stipulati dalle Case di Spedizioni con i vettori si applicano le disposizioni della Convenzione CMR relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra, Svizzera, il 19 maggio 1956, alla quale la Romania ha aderito con il Decreto n. 451/ novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I, il 6 dicembre 1972, e con l'Ordinanza d'urgenza del Governo n. 27/2011, concernente i trasporti su strada, modificata mediante regolamenti successivi.

Capitolo III – Obblighi del Cliente

  1. La merce deve essere consegnata imballata, contrassegnata, etichettata in modo da resistere alle operazioni di trasporto e/o alle operazioni correlate e deve poter essere consegnata al destinatario secondo il contratto e secondo le consuetudini.
  2. La Casa di Spedizioni non è responsabile per i danni derivanti dalla mancanza, dall'insufficienza o dalla difettosità dell'imballaggio, del contrassegno e/o dell'etichettatura della merce, così come dalla mancanza di informazioni adeguate sulla natura o sulle caratteristiche specifiche della merce.
  3. Nel caso in cui si constatino, alla destinazione, perdite, danni o qualsiasi altro danno alla merce, compresi quelli derivanti dal ritardo nei trasporti, il destinatario o chi riceve la merce è tenuto a procedere con la constatazione dei danni e ad adempiere alle formalità necessarie, compresa la formulazione di riserve legali nei confronti del trasportatore, nonché ad adottare altre misure atte a preservare il diritto di reclamo e di azione per il recupero dei danni.
  4. Il Cliente è responsabile delle conseguenze, indipendentemente dalla loro natura, derivanti dalla trasmissione di documenti errati, incompleti o inapplicabili, o dalla loro fornitura in ritardo.
  5. Nel caso in cui la Casa di Spedizioni agisca per conto del cliente nelle operazioni doganali, è il cliente a garantire al commissionario doganale il pagamento delle tasse doganali e delle multe che potrebbero derivare dalla fornitura di istruzioni o documenti errati.
  6. Nel caso di rifiuto della merce da parte del destinatario o di sua assenza, indipendentemente dal motivo, il cliente è tenuto a sostenere le spese iniziali e eventuali spese aggiuntive sostenute o impegnate dalla Casa di Spedizioni.

Capitolo IV – Responsabilità della Casa di Spedizioni

  1. La Casa di Spedizioni, in qualità di intermediario (commissionario, mandatario), è responsabile solo per i danni causati dai propri errori, che possono essere imputati sia a essa che ai suoi preposti.
  2. La Casa di Spedizioni non è responsabile per le azioni di terzi, come i suoi subappaltatori (trasportatori, intermediari ecc.), salvo nei casi in cui un errore nella loro scelta possa essere attribuito ad essa. In quest'ultimo caso, la responsabilità della Casa di Spedizioni non può superare i limiti della responsabilità dei terzi.
  3. Se la responsabilità della Casa di Spedizioni è impegnata per il danno o la perdita della merce a causa di proprie azioni, l'ammontare del risarcimento dovuto è determinato in base al valore normale della merce al momento del ricevimento.
  4. Tuttavia, nei casi in cui la responsabilità della Casa di Spedizioni è impegnata nelle condizioni precedenti, questa è strettamente limitata come segue: a) per i danni alla merce, derivanti da perdite o danni e per tutte le conseguenze che ne possono derivare, la responsabilità della Casa di Spedizioni non può superare la responsabilità prevista per il trasportatore ai sensi della Convenzione CMR relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, in particolare 8.33 DST (circa 10 euro) per KG di merce; b) per tutti gli altri danni, inclusi quelli derivanti dal ritardo nella consegna, quando applicabile, la responsabilità è limitata al costo del trasporto della merce.
  5. La Casa di Spedizioni non è responsabile per i danni indiretti, indipendentemente dalla causa che li ha generati.
  6. Se non è stato richiesto espressamente dal cliente e accettato dalla Casa di Spedizioni un termine per l'esecuzione del trasporto, questa non garantisce una data specifica di arrivo a destinazione e non è tenuta a pagare alcun risarcimento per il ritardo nel trasporto. Anche in caso di un termine espressamente concordato, il cliente può richiedere il risarcimento solo dopo aver notificato esplicitamente la Casa di Spedizioni a tal fine.
  7. Se il valore della merce supera i limiti di responsabilità della Casa di Spedizioni, il cliente è libero di scegliere una delle seguenti misure: a) sopportare, in caso di danni, il rischio derivante dalla differenza tra la responsabilità della Casa di Spedizioni e il valore della merce; b) fare, al momento della conclusione del contratto, una dichiarazione di valore della merce che, se accettata dalla Casa di Spedizioni, aumenterà il limite di responsabilità fino al valore dichiarato; in tali situazioni, saranno dovute le differenze di prezzo corrispondenti; c) dare istruzioni alla Casa di Spedizioni per stipulare a nome suo (del cliente) un'assicurazione che copra totalmente o parzialmente il rischio, indicando il rischio e il valore assicurato. Queste istruzioni devono essere date per ogni spedizione.

Capitolo V – Modalità di Esecuzione del Contratto

Per ogni spedizione che deve essere organizzata dalla casa di spedizioni, il cliente iniziale invierà per iscritto alla casa di spedizioni una richiesta per ottenere una soluzione di trasporto. Nella richiesta, il cliente specifica tutte le informazioni specifiche necessarie alla casa di spedizioni in modo che entrambe le parti possano stabilire correttamente tutti i parametri (sia operativi che finanziari) relativi al trasporto che deve essere organizzato.

Una volta completata questa prima fase, il cliente invierà quindi alla casa di spedizioni un ordine di spedizione definitivo, chiamato così o con qualsiasi altra denominazione, dal quale risulti chiaramente l'incarico alla casa di spedizioni di eseguire in suo nome la spedizione di merci verso una destinazione specifica, il tipo di spedizione (importazione o esportazione), la forma di imballaggio delle merci (scatole, pallet, ecc.), le loro dimensioni, la quantità e il tipo di merci trasportate, il tipo di trasporto (carico completo o gruppo), i paesi tra cui si svolge la spedizione (se applicabile), il luogo di carico, la persona di contatto al momento del carico, la data di carico, la dogana al luogo di carico e il commissionario doganale concordato (se applicabile), il luogo di scarico, la data di scarico, la persona di contatto al momento dello scarico, la dogana al luogo di scarico e il commissionario doganale concordato (se applicabile), condizioni speciali per garantire l'integrità delle merci durante il trasporto (cinture, barre, ecc.), il beneficiario della spedizione, il prezzo concordato che il cliente pagherà alla casa di spedizioni per l'organizzazione della spedizione, il nome e la qualifica di colui che invia l'ordine di spedizione a nome del cliente, nonché qualsiasi altro aspetto che il cliente ritenga necessario per un'organizzazione e un esecuzione efficienti della spedizione.

Nel caso in cui manchino elementi dall'ordine di spedizione definitivo e ciò causi danni e/o perdite a qualsiasi parte coinvolta, compresi i terzi contraenti del cliente, tali danni/potenziati non possono essere attribuiti alla casa di spedizioni, che di conseguenza non sarà tenuta a pagare eventuali risarcimenti.

In conclusione, l'ordine di spedizione del cliente deve contenere gli elementi necessari che consentano alla casa di spedizioni di organizzare e eseguire il trasporto in questione, nonché le operazioni correlate.

Dopo aver ricevuto l'ordine di spedizione definitivo dal cliente, la casa di spedizioni confermerà per iscritto al cliente che eseguirà la spedizione nelle condizioni specificate e concordate, e procederà immediatamente con l'esecuzione in base ai termini contrattuali stabiliti.

Per garantire la tempestività nell'esecuzione delle spedizioni, le parti convengono che la richiesta di spedizione e le conferme di esecuzione della spedizione siano trasmesse per iscritto tramite posta elettronica (e-mail) all'indirizzo comunicato dalla casa di spedizioni o per fax.

Si considera contratto concluso l'ordine di spedizione del cliente inviato alla casa di spedizioni, seguito dalla sua accettazione.

Dopo il completamento della spedizione, la casa di spedizioni invierà via e-mail al cliente, in copia, la fattura del trasporto e la documentazione di trasporto pertinente.

L'ordine e l'accettazione possono essere trasmessi per posta, fax o via elettronica, secondo quanto concordato tra le parti.

Alle disposizioni previste dal presente documento si applicheranno le disposizioni aggiuntive contenute negli ordini di spedizione emessi dal cliente.

Capitolo VI – Trasporti speciali

Nel caso di trasporti speciali (refrigerati, merci pericolose), la casa di spedizioni metterà a disposizione del cliente le informazioni necessarie per l'esecuzione del trasporto, le opzioni di trasporto, il prezzo, le assicurazioni, ecc., in base alle quali il cliente può concordare, consapevolmente, il contratto di spedizione.

Capitolo VII – Reclami

I reclami contro la casa di spedizioni possono essere presentati entro 6 (sei) mesi.

Il termine di 6 (sei) mesi decorre dal giorno della consegna della merce a destinazione o, se la consegna non è avvenuta, dalla data di conclusione del contratto di spedizione.

Capitolo VIII – Condizioni di pagamento

L'emissione della fattura da parte della casa di spedizioni, a seguito dei servizi resi, sarà per l'importo concordato dalle parti nel contratto/ordine di spedizione.

Oltre all'importo concordato, se la casa di spedizioni ha sostenuto una serie di spese aggiuntive (pagamento delle formalità doganali, pedaggi stradali, multe per sovrappeso, multe per non conformità delle merci, ecc.) strettamente necessarie per adempiere all'obbligo di far arrivare la merce a destinazione in buone condizioni e nel rispetto della legislazione vigente, spese per le quali le parti non hanno inizialmente concordato, il cliente accetta che questi importi siano fatturati insieme al costo della spedizione e si impegna a pagarli. Inoltre, su richiesta del cliente, la casa di spedizioni fornirà la prova di tali spese.

Il pagamento del trasporto e di altri eventuali servizi è effettuato dal cliente o dal destinatario, se concordato, sulla base della fattura emessa dalla casa di spedizioni.

Il termine di pagamento delle somme così fatturate decorre dalla data di ricezione delle fatture da parte del cliente (inclusi gli anticipi via e-mail e/o fax) ed è obbligatoriamente specificato nel contratto/ordine di spedizione.

Se è stato concordato il pagamento a rate, il mancato pagamento di una rata dovuta comporta automaticamente l'esigibilità dell'intero importo dovuto.

In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, il cliente sarà tenuto a versare alla casa di spedizioni penali, per ogni giorno di ritardo, secondo quanto previsto nel contratto di spedizione e/o nell'ordine di trasporto.

Capitolo IX – Diritto di pegno e Diritto di ritenzione della Casa di Spedizioni

La casa di spedizioni ha, per tutti i suoi crediti attuali o precedenti derivanti dalle prestazioni eseguite per il cliente, un diritto di pegno e di ritenzione sulle merci e su qualsiasi altro valore di sua proprietà che si trovi in suo possesso.

Capitolo X – Clausola Arbitrale

In assenza di disposizioni diverse concordate, le controversie tra il cliente e la casa di spedizioni o tra quest'ultima e le parti legalmente autorizzate, non risolte in via amichevole, sono di competenza degli organi giudiziari del luogo in cui ha sede la casa di spedizioni.

I rapporti giuridici tra le case di spedizioni e i clienti, derivanti dall'applicazione di queste condizioni generali, sono regolati dal diritto rumeno.

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